Nel comparto scuola, quando si parla di “pensionamento oltre i 67 anni”, in realtà il tema corretto è quello della permanenza o del trattenimento in servizio oltre il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia. Il quadro normativo attuale ha modificato in modo rilevante la disciplina precedente, superando alcuni automatismi e introducendo una possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro che, però, non costituisce un diritto soggettivo del dipendente. Per docenti, ATA e personale educativo è quindi fondamentale distinguere tra il raggiungimento dei requisiti pensionistici e l’eventuale decisione dell’amministrazione di mantenere in servizio il lavoratore oltre i 67 anni. Le indicazioni che seguono si fondano sul quadro normativo oggi vigente.
La base normativa principale è rappresentata dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, cioè la legge di Bilancio 2025. Questa legge, ai commi 162, 163, 164 e 165 dell’articolo 1, ha ridisegnato il rapporto tra limiti ordinamentali e uscita dal servizio nelle pubbliche amministrazioni, incidendo direttamente anche sul personale scolastico.
Il primo punto centrale riguarda il comma 162, secondo cui, dal 1° gennaio 2025, i limiti ordinamentali di settore si intendono elevati, se inferiori, al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, oggi individuato nei 67 anni. Questo significa che il vecchio assetto, basato su limiti più bassi in alcuni casi applicativi, viene riallineato al requisito generale della vecchiaia. In termini pratici, il riferimento dei 67 anni diventa il punto di partenza ordinario per la cessazione per limiti di età, e non più un tetto da anticipare mediante regole di settore meno favorevoli.
Un secondo passaggio decisivo è contenuto nei commi 163 e 164, che intervengono abrogando norme del quadro previgente. In particolare, vengono superate disposizioni che avevano inciso sulla cessazione d’ufficio a 65 anni in presenza del requisito contributivo per la pensione anticipata e sulla risoluzione unilaterale del rapporto da parte dell’amministrazione. La riforma, quindi, riduce il peso dei precedenti automatismi e rafforza l’idea che il collocamento a riposo debba essere letto alla luce del nuovo assetto introdotto dal 2025.
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Il profilo più delicato, però, è quello disciplinato dal comma 165. Questa norma introduce la possibilità per le pubbliche amministrazioni di trattenere in servizio, con la disponibilità dell’interessato, personale ritenuto necessario, entro il limite del 10% delle facoltà assunzionali e comunque non oltre il compimento dei 70 anni. La finalità indicata dalla norma è precisa: assicurare esigenze funzionali non altrimenti soddisfabili e favorire anche attività di tutoraggio e affiancamento del personale neoassunto. Dunque, oltre i 67 anni non opera un prolungamento automatico, ma una facoltà organizzativa dell’amministrazione, esercitabile entro limiti ben definiti.
- il trattenimento oltre i 67 anni non nasce come diritto automatico del dipendente;
- la decisione resta in capo all’amministrazione, che deve motivarla;
- il limite massimo di permanenza è fissato a 70 anni;
- la misura è contenuta entro il 10% delle facoltà assunzionali ordinarie.
In concreto, la direttiva applicativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 20 gennaio 2025 chiarisce che il trattenimento in servizio non è una misura “a domanda” in senso pieno, ma una scelta discrezionale e datoriale. Deve essere collegata a esigenze organizzative reali, a una valutazione positiva del dipendente e alla programmazione del fabbisogno. Inoltre, non può essere usata per richiamare in servizio chi sia già cessato.
Per il settore scuola, il quadro applicativo si completa con le Note MIM AOODGPER 25316 del 31 gennaio 2025 e AOODGPER 45357 del 21 febbraio 2025. Questi atti non introducono una nuova fonte normativa, ma rendono operative le novità della legge n. 207/2024 nelle procedure di cessazione. Le note ministeriali hanno anche chiarito l’annullamento dei provvedimenti di collocamento a riposo d’ufficio fondati sul precedente limite ordinamentale, salvo i casi in cui, al 31 dicembre 2024, risultassero già maturati congiuntamente età e massima anzianità contributiva secondo il vecchio assetto applicativo.
Resta poi un elemento importante: nel comparto scuola non risulta un atto MIM separato e dedicato esclusivamente alla procedura del trattenimento fino a 70 anni. Il riferimento operativo principale continua quindi a essere costituito dalla legge, dalla direttiva generale della Funzione Pubblica, dalle note ministeriali sulle cessazioni e dalle istruzioni applicative INPS.
Come Confasi Scuola evidenziamo quindi che il quadro normativo attuale sulla permanenza oltre i 67 anni si fonda sulla legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 162-165, sulla direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 20 gennaio 2025, sulle Note MIM AOODGPER 25316 del 31 gennaio 2025 e 45357 del 21 febbraio 2025 e sulla circolare INPS n. 53 del 5 marzo 2025.