Le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile per tutto il personale scolastico, tutelato dalla Costituzione e disciplinato dettagliatamente dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).
La loro regolamentazione si basa principalmente sugli articoli 13 del CCNL 2007 e 35 del CCNL 2019-2021.
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In questo articolo la Confasi Scuola chiarisce le differenze tra le ferie del personale docente e quelle del personale ATA, offrendo una guida schematica e aggiornata.
1. Personale docente: quanti giorni spettano e quando si fruiscono
I docenti di ruolo e i docenti a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto hanno diritto a:
- 30 giorni di ferie per anzianità di servizio fino a 3 anni
- 32 giorni di ferie se si superano i 3 anni di anzianità
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Per “anzianità di servizio” si intende tutto il servizio prestato, anche da supplente. Le ferie sono proporzionali se l’assunzione o la cessazione avvengono in corso d’anno. I docenti con contratto al 30 giugno o supplenti brevi maturano ferie proporzionalmente e possono ottenerne la monetizzazione alla fine del contratto, se non fruite per ragioni oggettive.
I periodi di fruizione delle ferie per i docenti sono:
- Dal termine delle lezioni al 30 giugno, esclusi gli impegni previsti nel piano delle attività (esami, scrutini, collegi, ecc.)
- Dal 1° luglio al 31 agosto
- Nei periodi di sospensione delle lezioni (vacanze natalizie, pasquali, elezioni, concorsi)
Durante il periodo di attività didattica, il docente può fruire fino a 6 giorni di ferie, solo se è possibile sostituirlo senza costi aggiuntivi per la scuola. Tali giorni si possono cumulare ai 3 giorni di permesso per motivi personali, ma saranno decurtati dalle ferie spettanti..
2. Personale ATA: flessibilità e continuità
Il personale ATA, a differenza dei docenti, può fruire delle ferie in qualsiasi periodo dell’anno, anche frazionandole, compatibilmente con le esigenze di servizio. La normativa garantisce almeno 15 giorni lavorativi consecutivi di riposo tra il 1° luglio e il 31 agosto.
Le ferie maturate sono le stesse:
- 30 giorni fino a 3 anni di servizio
- 32 giorni oltre i 3 anni
È importante notare che il sesto giorno della settimana è sempre considerato lavorativo ai fini del calcolo, anche nelle scuole con settimana corta. I giorni fruiti per frazioni inferiori alla settimana contano 1,2 giorni di ferie per ogni giorno utilizzato.
In caso di assenza per malattia, permessi retribuiti (es. L.104/92), congedi parentali al 30%, le ferie non vengono ridotte. Vengono invece ridotte da aspettative non retribuite o permessi non retribuiti..
3. Indicazioni comuni e monetizzazione
Tutto il personale ha diritto anche a 4 giornate di riposo per festività soppresse, da utilizzare entro il 31 agosto di ogni anno. In caso di impossibilità a fruire delle ferie per motivi non imputabili (malattia, maternità, esigenze di servizio), è possibile goderne anche oltre i termini ordinari. La monetizzazione delle ferie è ammessa solo nei casi specificamente previsti (es. cessazione del servizio non per volontà del dipendente).
È illegittima qualsiasi imposizione da parte del dirigente scolastico in merito a periodi obbligatori di ferie, salvo quanto deliberato nel piano delle attività o negli organi collegiali.
4. Ferie e part-time
Il personale part-time verticale (es. 3 giorni a settimana) ha diritto a un numero di ferie proporzionale ai giorni lavorativi (es. 16 giorni se lavora 3 giorni su 6). Il personale part-time orizzontale ha invece diritto all’intero monte ferie.
Normativa di riferimento: Art. 13 CCNL 29.11.2007, Art. 35 CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 (siglato il 18 gennaio 2024), Legge 228/2012, DPR 151/2001, Nota ministeriale n. 75233 del 28 marzo 2025.