La mobilità professionale rappresenta un’importante opportunità per i docenti e il personale ATA di evolvere nella propria carriera, cambiando profilo professionale o passando a un altro ordine di scuola. Il nuovo CCNI 2025-2028 regola questa materia nell’Articolo 4, stabilendo requisiti, criteri e procedure per la richiesta di mobilità professionale.
1. Definizione e Ambito di Applicazione
La mobilità professionale consente al personale docente ed educativo di ottenere il passaggio di ruolo o di cattedra, purché siano soddisfatti determinati requisiti. Per il personale ATA, invece, è possibile il passaggio tra profili della stessa area di appartenenza.
Il CCNI stabilisce che possono accedere alla mobilità professionale solo coloro che hanno superato il periodo di prova e che siano in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto o della specializzazione sul sostegno, in caso di passaggio tra gradi di istruzione diversi.
2. Tipologie di Mobilità Professionale
Il CCNI 2025-2028 distingue diverse tipologie di mobilità professionale, in base al ruolo richiesto:
- Passaggio alla scuola dell’infanzia: possono accedere i docenti della scuola primaria e secondaria, purché in possesso dell’abilitazione specifica.
- Passaggio alla scuola primaria: riservato ai docenti della scuola dell’infanzia e secondaria in possesso del titolo abilitante.
- Passaggio alla scuola secondaria di I grado: possono partecipare i docenti dell’infanzia, della primaria e della secondaria di II grado, con il titolo abilitante.
- Passaggio alla scuola secondaria di II grado: riservato ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, con il titolo idoneo.
- Passaggi per il personale educativo: è possibile il passaggio ai ruoli di docenza con l’abilitazione richiesta.
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3. Criteri di Priorità e Graduatorie
Le domande di mobilità professionale vengono valutate sulla base di una graduatoria, in cui sono attribuiti punteggi in funzione di:
- Anzianità di servizio nel ruolo di provenienza.
- Ulteriori titoli di studio e abilitazioni possedute.
- Eventuali esigenze familiari (ricongiungimento con coniuge o figli a carico).
Le preferenze devono essere espresse in ordine di priorità e, in caso di posti disponibili limitati, l’assegnazione segue i criteri di precedenza stabiliti dall’Articolo 13 del CCNI.
4. Vincoli e Limitazioni
Il personale che ottiene il passaggio di ruolo o di cattedra è soggetto a specifici vincoli:
- Permanenza obbligatoria di almeno 3 anni nella nuova sede di titolarità, salvo deroghe per legge.
- Incompatibilità con altri trasferimenti nello stesso anno scolastico.
- Esclusione dalla mobilità in caso di mancato possesso dei titoli richiesti.
Conclusione
La mobilità professionale rappresenta un’opportunità di crescita per il personale della scuola, ma deve essere pianificata con attenzione, rispettando i vincoli previsti. È fondamentale consultare il testo del CCNI 2025-2028, Articolo 4, per verificare i requisiti specifici e le procedure aggiornate.