Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) per il triennio 2025-2028 disciplina le operazioni di mobilità per il personale docente, educativo e ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’articolo 2 del CCNI individua i soggetti destinatari della mobilità territoriale e professionale, stabilendo criteri e vincoli applicabili.
Chi può presentare domanda di mobilità
Secondo l’Art. 2 del CCNI 2025-2028, possono presentare domanda di mobilità:
- Tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato, sia per trasferimenti che per passaggi di cattedra o di ruolo.
- Il personale educativo e ATA con contratto a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni specifiche.
- I docenti neoassunti a tempo indeterminato, ma con vincoli specifici di permanenza.
Importante: I docenti che ottengono la titolarità su una scuola attraverso domanda volontaria, avendo espresso una scelta puntuale, non possono richiedere mobilità per il triennio successivo. Il vincolo triennale non si applica ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, né a chi beneficia di precedenze di cui all’Art. 13 del CCNI.
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Vincoli per i Docenti Neoassunti
Per tutelare la continuità didattica, l’Art. 2 prevede che i docenti immessi in ruolo a partire dall’anno scolastico 2023/24 debbano rimanere nella scuola di assegnazione per **almeno tre anni** prima di poter partecipare alla mobilità. Questo vincolo si applica a:
- Docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria assunti con nomina a tempo indeterminato.
- Docenti assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, che dovranno completare il periodo di formazione e prova.
Fanno eccezione i casi di soprannumero o esubero e le situazioni disciplinate dalla **Legge 104/1992**.
Deroghe ai Vincoli
I docenti vincolati possono comunque partecipare alle procedure di mobilità se rientrano nelle seguenti categorie:
- Genitori con figli minori di 16 anni
- Docenti che assistono familiari con disabilità, secondo l’Art. 33 della Legge 104/1992.
- Personale con congedo biennale per assistenza ai familiari disabili
- Coniuge o figlio di mutilato o invalido civile
- Figli di genitori ultrasessantacinquenni
Per usufruire di queste deroghe, è obbligatorio presentare documentazione idonea e indicare come prima preferenza il comune di residenza del familiare assistito o del figlio minore.
Conclusioni
L’Art. 2 del CCNI 2025-2028 stabilisce criteri chiari per l’accesso alla mobilità, bilanciando il diritto al trasferimento con la necessità di garantire la continuità didattica. La normativa prevede vincoli per i neoassunti ma offre deroghe per situazioni particolari, come l’assistenza ai familiari disabili o la cura di figli minori.
Per maggiori dettagli, si rimanda alle disposizioni specifiche contenute nell’Ordinanza Ministeriale che regolamenterà le procedure di mobilità per ciascun anno scolastico.
Fonti normative: - CCNI Mobilità 2025-2028, Art. 2. - Legge 104/1992, Art. 33. - Decreto Legislativo 59/2017, Art. 13.