Con la nota ministeriale collegata all’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, il Ministero dell’istruzione e del merito ha fornito indicazioni operative molto precise per la valutazione dei titoli e dei servizi nelle GPS del biennio 2026/2027 e 2027/2028. Per docenti ed educatori, ma anche per chi segue da vicino la gestione delle graduatorie, questi chiarimenti sono decisivi: spesso il punteggio dipende da requisiti formali, date di conseguimento o modalità di accesso al titolo. Come Confasi Scuola, ricostruiamo punto per punto i contenuti della nota, con un taglio pratico e chiaro.

Servizi prestati senza titolo Il Ministero ribadisce che il servizio svolto senza il titolo di accesso può essere valutato solo se l’aspirante possiede quel titolo al momento della presentazione della domanda. Fa eccezione il servizio prestato nella primaria o nell’infanzia dagli studenti di Scienze della formazione primaria, che può essere valutato come servizio specifico in seconda fascia per le corrispondenti tipologie di posto. Lo stesso servizio, però, non può essere “spostato” e valutato come non specifico su altre classi di concorso.

Educazione motoria nella scuola primaria Per chi è inserito in prima fascia di educazione motoria nella primaria, il titolo utile per l’accesso alla classe A048 dà diritto al relativo punteggio solo se non è stato già utilizzato come titolo di accesso al concorso previsto dal D.M. 80/2023. Inoltre, il servizio su sostegno nella primaria svolto da docenti di educazione motoria privi del titolo di accesso al posto comune non è valutabile. La nota richiama anche l’equiparazione giuridica di questi docenti ai docenti del medesimo grado e ricorda che non possono essere impiegati negli altri insegnamenti della primaria.

Titoli di specializzazione conseguiti all’estero e scioglimento delle riserve La nota chiarisce che chi era inserito con riserva in prima fascia in attesa del riconoscimento del titolo estero, ma consegue nel frattempo il titolo in Italia, può sciogliere la riserva e ottenere l’inserimento a pieno titolo. Se invece l’aspirante sceglie di inserirsi ex novo sulla base del nuovo titolo italiano, viene meno la precedente posizione con riserva. Attenzione anche a chi ha rinunciato al riconoscimento del titolo estero sul sostegno: se non consegue poi il titolo previsto nei percorsi italiani, scatta il depennamento.

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Certificazioni linguistiche Sono valutabili solo le certificazioni presenti nell’Allegato D1 dell’ordinanza e soltanto se conseguite nel periodo in cui l’ente certificatore era autorizzato al rilascio. Un chiarimento importante riguarda la data da considerare: conta la data di rilascio del certificato e non quella in cui sono state superate le prove.

Titoli CLIL Il Ministero conferma un principio già valido anche nei bienni precedenti: i titoli CLIL sono valutabili solo se rilasciati dalle università. Ciò significa che gli Uffici dovranno verificare anche i titoli CLIL già valutati negli anni passati e, se non conformi, procedere alla decurtazione del punteggio attribuito.

Certificazioni informatiche Le certificazioni già dichiarate e già valutate mantengono il punteggio assegnato secondo le tabelle dell’O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, fino al massimo previsto di 2 punti. Il punteggio può essere mantenuto anche nei casi di nuovo inserimento su insegnamenti collegati alla stessa tabella o di passaggio di fascia. Per le nuove certificazioni, invece, è valutabile una sola certificazione per ciascun framework: una per DigComp 2.2 e una per DigCompEdu.

Diploma EsaBac La nota esclude espressamente che il diploma EsaBac possa costituire titolo di accesso alla classe di concorso BA02, cioè Conversazione in lingua straniera - Francese. Il motivo è semplice: il titolo, pur avendo una valenza internazionale, è conseguito in Italia e quindi non risponde al requisito previsto per il titolo di studio ottenuto nel Paese in cui la lingua oggetto di conversazione è lingua madre.

Classi di concorso accorpate dal D.M. 255/2023 Altro passaggio importante riguarda le classi accorpate. Il punteggio per la “ulteriore abilitazione nella medesima classe di concorso” non può essere attribuito all’altra classe accorpata se l’abilitazione è stata conseguita, dopo l’entrata in vigore del D.M. 255/2023, attraverso un unico percorso. Gli Uffici dovranno quindi controllare con attenzione le abilitazioni conseguite a partire dal 10 febbraio 2024.

Durata del servizio oltre il termine di scadenza delle istanze Chi non aveva ancora maturato l’intera annualità di servizio alla data di chiusura della domanda ha potuto dichiarare la scadenza del contratto da confermare successivamente. La nota, però, precisa che non è valutabile il servizio dichiarato con una data finale più lunga rispetto al contratto in essere, anche se il docente sperava in una futura proroga. In questi casi resta ferma anche la possibilità di verifica su eventuali dichiarazioni non veritiere.

Titoli di differenziazione didattica Montessori, Pizzigoni e Agazzi Qui il Ministero è molto netto: sono valutabili solo le abilitazioni all’insegnamento con metodo Montessori, Pizzigoni o Agazzi. Non bastano, quindi, corsi di perfezionamento o specializzazione, anche se rilasciati da enti accreditati. Il titolo deve essere abilitante, provenire da enti specificamente autorizzati e recare anche la firma del rappresentante dell’USR presente in commissione. La nota richiama inoltre i più recenti provvedimenti adottati per disciplinare i corsi di differenziazione didattica Montessori e Pizzigoni, individuando in modo preciso i soggetti autorizzati al rilascio.

Valutazione di strumento musicale Per l’accesso alle GPS della classe A055 non si applica più la disciplina transitoria che richiedeva, in passato, anche un servizio specifico di almeno 16 giorni nei licei musicali. Per chi si inserisce a partire dal biennio 2024/2026 vale ormai la disciplina ordinaria. Inoltre, non può essere valutato come ulteriore titolo il diploma di conservatorio di vecchio ordinamento dichiarato equipollente al diploma accademico di II livello, se quel medesimo titolo era già stato utilizzato per accedere al percorso del diploma accademico di II livello di nuovo ordinamento. La nota conclude raccomandando agli Uffici di esaminare con attenzione anche la documentazione allegata dagli aspiranti.

In conclusione La nota ministeriale conferma che nella valutazione GPS non conta solo il possesso del titolo, ma anche il momento in cui è stato conseguito, l’ente che lo ha rilasciato, il suo corretto utilizzo come accesso o come ulteriore titolo e la coerenza con la normativa vigente. L’attenzione ai dettagli resta quindi fondamentale per evitare errori, decurtazioni di punteggio o esclusioni dalle graduatorie, nel rispetto delle disposizioni normative che regolano aggiornamento, valutazione dei titoli e servizi nelle GPS.