Con l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il nuovo periodo di vigenza, la “partita” si gioca spesso su un punto decisivo: la corretta valutazione dei titoli.

L’articolo 8 dell’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 definisce chi valuta, come si calcola il punteggio, quali controlli scattano dopo la pubblicazione e quali conseguenze derivano da dichiarazioni non corrette.

L’articolo 8 chiarisce innanzitutto che gli aspiranti docenti (e, per quanto compatibile, anche il personale educativo) vengono graduati sulla base dei titoli indicati negli Allegati A, che sono parte integrante dell’ordinanza.

Le tabelle coprono tutte le principali tipologie: infanzia e primaria (I e II fascia), secondaria (I e II fascia), ITP (I e II fascia), sostegno (I e II fascia) e personale educativo (I e II fascia).

Un principio fondamentale è che ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS. Questo significa che, nella compilazione della domanda, NON E' POSSIBILE inserire doppioni o titoli “ripetuti” in sezioni diverse, perché possono generare errori, difformità e successive rettifiche.

Per il calcolo dei punteggi, l’articolo 8 stabilisce che il computo è effettuato dal sistema informatico: l’aspirante dichiara i titoli, e la piattaforma attribuisce il punteggio in base alle tabelle.

Attenzione però: il calcolo automatico non sostituisce i controlli e non “mette al riparo” da verifiche successive.

Ma prima di continuare a leggere vogliamo farti una domanda: vuoi veramente correre il rischio di perderti altri articoli simili?

Clicca sul LINK e iscriviti al nostro Canale Whatsapp, ti aggiorneremo su tutte le novità inerenti il mondo scuola e potrai cancellarti quando vorrai.

Non te ne pentirai...

  • Quali tabelle contano: la graduazione avviene in base agli Allegati A (dalla A/1 alla A/10 in relazione alla propria Fascia e Posto Comune o Sostegno) previsti dall’ordinanza.
  • Regola “una volta sola”: ogni titolo va dichiarato una sola volta per ciascuna GPS.
  • Calcolo informatico: il sistema attribuisce il punteggio secondo le tabelle, ma la verifica resta possibile e doverosa.
  • Titoli artistici/professionali: sono valutabili fino a un massimo di 66 punti, ma non sono computati per le supplenze su sostegno.

Un punto spesso sottovalutato riguarda proprio i titoli artistici e professionali: l’articolo 8 precisa che, pur potendo incidere fino a un massimo di 66 punti, non producono effetti ai fini dell’attribuzione delle supplenze sul sostegno.

È una regola che va considerata con attenzione da chi compila l’istanza su più graduatorie, per impostare correttamente le aspettative e la strategia di inserimento.

Chi valuta concretamente?

La competenza è degli Uffici Scolastici territorialmente competenti, che possono anche delegare scuole polo su specifiche classi di concorso per evitare difformità nelle valutazioni.

Se emerge una difformità tra quanto dichiarato e quanto effettivamente posseduto, l’Ufficio procede alla rettifica del punteggio oppure all’esclusione dalla graduatoria, a seconda dei casi.

Il controllo più "concreto" avviene nella fase successiva: dopo l’approvazione della graduatoria.

L’istituzione scolastica in cui l’aspirante stipula il primo contratto nel periodo di vigenza delle graduatorie avvia le verifiche entro 3 giorni lavorativi su tutti gli elementi dichiarati. In caso di esito positivo, il dirigente scolastico comunica l’esito all’Ufficio competente (e all’interessato) e l’Ufficio convalida a sistema i dati: i titoli risultano così definitivamente validati e utili anche per future istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente prevista dalla normativa.

Se invece l’esito è negativo, la scuola comunica all’Ufficio competente la circostanza per le esclusioni o per la rideterminazione di punteggi e posizione in graduatoria; inoltre resta in capo al dirigente scolastico la valutazione delle determinazioni anche ai fini dell’eventuale responsabilità penale, con richiamo all’articolo 76 del DPR 445/2000.

Gli Uffici scolastici territoriali coordinano le operazioni definendone le tempistiche.

Consigliamo a tutti di controllare che ogni titolo sia inserito nella sezione corretta prima dell'inoltro dell'istanza; conservate la documentazione utile (in particolare quella che può essere richiesta in fase di verifica) e ricordate che le dichiarazioni rese in piattaforma hanno valore di autocertificazione, con le conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci.

Riferimenti normativi

Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, art. 8 (Valutazione dei titoli) e Allegati A/1–A/10; disposizioni sui controlli e sulla convalida dei titoli (art. 8, commi successivi); DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione e responsabilità, artt. 46–47, 75–76) richiamato dall’ordinanza; decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 (anagrafe nazionale del personale docente) richiamato nella procedura di validazione.