Il provvedimento del 17/09/21 emesso in conseguenza dell’impugnazione della sentenza del Tar Sicilia n. 2575/2021, ha respinto la domanda di misure cautelari fissando, per il 13 ottobre 21, la Camera di Consiglio per la discussione, e dalla quale verrà emessa una pronuncia solo sulla sussistenza o meno del difetto di giurisdizione.

Nella parte motiva del suddetto provvedimento si legge che in caso di appello di una sentenza che si pronuncia esclusivamente sulla giurisdizione, il giudice di appello non può pronunciarsi sul merito della domanda ma limitarsi a confermare o annullare la sentenza di rinvio.

E’ stato precisato altresì che, in ogni caso, volendo attribuire al giudice di appello un potere di valutazione del merito, lo stesso giudice ha escluso l’esistenza del periculum in mora, quale requisito indispensabile per la sussistenza di un provvedimento cautelare.

Per una maggiore comprensione, occorre premettere che, i requisiti necessari affinché il giudice possa emanare un provvedimento cautelare, basato su una verifica sommaria dei fatti controversi, sono due:

  • Fumus boni iuris: che rappresenta la probabilità che il diritto vantato da chi richiede il provvedimento esista in concreto.
  • Periculum in mora: rappresentato dal rischio che la durata eccessiva del processo possa cagionare un danno al soggetto interessato.

Orbene, mentre il Tar Sicilia, in prima battuta, aveva emesso il provvedimento cautelare ritenendo sussistenti entrambi i requisiti sopra descritti, in sede di appello, è stata respinta la domanda cautelare per le motivazioni inizialmente spiegate.

Ciò ha destato ulteriori perplessità e dubbi sui docenti interessati e sull’esito delle loro sorti, i quali dovranno, inevitabilmente, subire un depennamento dalle graduatorie con conseguenziale annullamento delle prese di servizio e con un evidente danno anche per le aspettative riposte sui suddetti incarichi.

In definitiva, quindi, all’esito di ciò che è accaduto il 17 settembre, detti docenti dovranno attendere l'arrivo del 13 ottobre 2021 per sapere a chi sarà devoluta la giurisdizione della controversia, se al Tar o al Giudice del lavoro, e chi dei due, dovrà, successivamente, dare una valutazione sul merito di una controversia che sta tenendo migliaia di docenti sospesi, su un filo di un rasoio.

Scritto dall'Avv. Rossella Galluzzo
esperta in Diritto Scolastico ed Amministrativo