Per il personale della scuola arrivano novità importanti sulla mobilità per l’anno scolastico 2026/2027. Dall’incontro svolto al Ministero dell’Istruzione e del Merito di oggi pomeriggio (10 marzo) emergono infatti modifiche che incidono in modo diretto soprattutto sui vincoli di permanenza e sulle deroghe previste per i docenti e per l’Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione. Si tratta di cambiamenti che interessano la vita lavorativa e familiare di molti dipendenti del comparto scuola, motivo per cui è fondamentale conoscere con chiarezza chi può presentare domanda, chi resta bloccato e quali sono i casi particolari da tenere presenti.

Il primo dato da evidenziare riguarda la restrizione delle deroghe. In base alle informazioni rese note, la deroga collegata alla presenza di figli viene ridotta: non si parla più di figli fino a 16 anni, ma di figli fino a 14 anni. Si restringe anche un’altra possibilità molto rilevante sul piano familiare: non sarà più possibile superare il vincolo triennale per il ricongiungimento al genitore over 65. È una modifica che può avere effetti pesanti per tanti lavoratori costretti a conciliare servizio e assistenza ai familiari.

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Le finestre temporali per la presentazione delle domande risultano, al momento, ancora da confermare.

Le date indicate sono le seguenti:

  • personale docente: dal 16 marzo al 2 aprile 2026, con pubblicazione dei movimenti il 29 maggio 2026;
  • personale educativo: dal 16 marzo al 7 aprile 2026, con pubblicazione il 4 giugno 2026;
  • personale ATA: dal 23 marzo al 9 aprile 2026, con pubblicazione il 10 giugno 2026;
  • docenti di religione cattolica: dal 21 marzo al 17 aprile 2026, con pubblicazione il 5 giugno 2026.

Resta importante ricordare che si tratta di date riportate come presumibili, in attesa della conferma formale nell’ordinanza ministeriale.

Per quanto riguarda i docenti, possono presentare domanda senza necessità di deroghe coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2023/2024 e che nei successivi anni non hanno presentato domanda di mobilità, non hanno ottenuto movimento oppure hanno ottenuto trasferimento con codice sintetico, sia nella stessa provincia sia in altra provincia. In questi casi resta aperta la possibilità di presentare domanda di mobilità provinciale e interprovinciale.

Vi sono poi alcune situazioni particolari che escludono dal vincolo. Rientrano in questa casistica, ad esempio, i docenti assunti il 1° settembre 2023 da GPS I fascia sostegno e confermati in ruolo il 1° settembre 2024 con retrodatazione giuridica, così come i docenti assunti da concorso straordinario bis nel 2023/2024 e confermati nel 2024/2025. In questi casi il servizio già svolto viene considerato nel computo del triennio.

Esistono però anche casi in cui il divieto di presentare domanda è assoluto.

Non può chiedere mobilità per il 2026/2027 il docente che nel 2025/2026 sia stato assunto a tempo determinato da GPS I fascia sostegno, da concorso straordinario bis oppure da concorso PNRR in attesa di abilitazione. In tali ipotesi non sono previste deroghe.

In altri casi, invece, la domanda è possibile solo se ricorre una delle deroghe contrattuali.

Le deroghe che consentono di superare il vincolo triennale, secondo quanto comunicato, riguardano queste situazioni:

  • genitori di figli fino a 14 anni, compresi i casi di adozione o affidamento entro 14 anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre la maggiore età;
  • docenti con disabilità oppure che assistono un familiare con disabilità grave ai sensi della legge 104/1992;
  • personale che fruisce del congedo biennale per assistenza al familiare con disabilità grave;
  • coniuge o figlio di mutilato o invalido civile.

Accanto a queste ipotesi restano i casi dei docenti in soprannumero o in esubero e quelli che beneficiano di specifiche precedenze previste dal contratto sulla mobilità.

Un altro aspetto rilevante riguarda il punteggio del servizio pre-ruolo. Per la mobilità d’ufficio il servizio pre-ruolo viene valutato 5 punti per ogni anno, purché prestato nello stesso ruolo di titolarità. Per la mobilità a domanda, invece, il servizio continua a valere 6 punti per ogni anno ed è riconosciuto per intero indipendentemente dal ruolo o dal grado di scuola in cui è stato svolto. È una distinzione tecnica, ma molto importante per chi deve calcolare le proprie possibilità di trasferimento.

Novità interessano anche i docenti titolari su sostegno nella secondaria di primo e secondo grado. Chi è titolare su posto ADML, ADSL o BDSD e ha già assolto il vincolo quinquennale può chiedere trasferimento su posto comune, indicando una sola classe di concorso per la quale possiede l’abilitazione. Si tratta di una procedura che richiederà particolare attenzione nella compilazione della domanda su Istanze on line.

Per il personale ATA, possono presentare domanda i dipendenti di ruolo provinciale a tempo indeterminato alla data di presentazione dell’istanza, oltre al personale immesso in ruolo con le specifiche procedure previste dalla normativa richiamata. Per l’Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, il personale neo immesso in ruolo su sede provvisoria può confermare la sede di servizio e acquisirne la titolarità definitiva, con effetti anche sul vincolo triennale di permanenza.

Per la Confasi Scuola la mobilità continua a rappresentare una materia centrale per la tutela dei diritti del personale scolastico.

Le nuove limitazioni sulle deroghe, soprattutto quelle che incidono sulla cura dei figli e sul ricongiungimento familiare, meritano la massima attenzione sindacale. È essenziale che ogni lavoratore verifichi con precisione la propria posizione prima di presentare domanda.