In queste settimane molti docenti già assunti a tempo indeterminato ci stanno chiedendo se, con l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) relativo agli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, sia possibile presentare ugualmente l’istanza.
La risposta, in linea generale, è sì: l’inserimento/aggiornamento nelle GPS non è “riservato” solo ai precari. Il punto vero, però, è un altro: essere inseriti in GPS non significa poter accettare qualsiasi supplenza.
L’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16/02/2026 disciplina tempi e modalità della procedura (con apertura delle istanze dal 23 febbraio 2026 ore 12:00 al 16 marzo 2026 ore 23:59) e ribadisce che, in caso di proposta di incarico da GPS/GAE, rinuncia o mancata presa di servizio possono determinare conseguenze importanti sul piano delle possibilità di ottenere ulteriori supplenze nel periodo di vigenza delle graduatorie. Per questo, un docente di ruolo deve muoversi con particolare prudenza: presentare domanda “tanto per” e poi rifiutare non è una strategia.
Perché un docente di ruolo può essere interessato alle GPS?
Le situazioni più frequenti sono due: da un lato chi intende sfruttare gli istituti contrattuali che consentono, in casi specifici, di accettare un incarico a tempo determinato in altro insegnamento/ordine di scuola; dall’altro chi vuole mantenere una posizione “di tutela” (ad esempio in presenza di situazioni particolari di contenzioso o riserva, che meritano valutazione caso per caso).
La regola chiave è... niente contemporaneità!
In generale, non si possono svolgere due rapporti di lavoro scolastici nello stesso periodo in contemporaneità. Le eccezioni previste riguardano il completamento orario tra supplenze a tempo determinato, ma non “liberano” automaticamente il docente di ruolo dal servizio nella propria sede: per accettare una supplenza serve un titolo giuridico che lo consenta (e, di fatto, un diverso status di servizio).
Ma prima di continuare a leggere vogliamo farti una domanda: vuoi veramente correre il rischio di perderti altri articoli simili?
Clicca sul LINK e iscriviti al nostro Canale Whatsapp, ti aggiorneremo su tutte le novità inerenti il mondo scuola e potrai cancellarti quando vorrai.
Non te ne pentirai...
Quando un docente di ruolo può accettare una supplenza
Il riferimento principale è il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, che prevede la possibilità per il personale docente a tempo indeterminato di accettare, nel settore scuola, rapporti a tempo determinato su posto intero in determinate condizioni, mantenendo la titolarità della sede senza assegni per un periodo complessivo di tre anni scolastici.
- Posto intero: l’incarico deve essere su cattedra/posto intero.
- Tipologia ammessa: deve trattarsi di un diverso ordine o grado di istruzione, oppure di altra tipologia o classe di concorso.
- Durata minima: l’incarico deve essere almeno annuale (31/08) oppure fino al 30/06.
- Aspettativa: l’accettazione comporta la richiesta di aspettativa non retribuita per un periodo non inferiore alla durata dell’incarico.
- Limite dei 3 anni: la possibilità è riconosciuta complessivamente per tre anni scolastici (con specifiche precisazioni contrattuali in caso di nuova assegnazione di sede).
Cosa significa in pratica
Se sei docente di ruolo e vuoi accettare una supplenza da GPS, devi verificare prima che l’incarico rientri esattamente in questi paletti: posto intero, altro grado/ordine o altra classe/tipologia, durata 31/08 o 30/06, e possibilità di attivare correttamente l’aspettativa.
Quando invece non si può accettare (o è altamente rischioso)
Ci sono casi in cui, pur essendo in graduatoria, l’accettazione dell’incarico non è compatibile con lo status di docente di ruolo o non rientra nelle condizioni contrattuali.
- Supplenze brevi e saltuarie: in linea generale non sono compatibili con il servizio di ruolo, perché richiederebbero una prestazione in contemporaneità o comunque non rientrano nell’istituto contrattuale dedicato.
- Spezzoni o part-time: l’istituto contrattuale per il personale docente in servizio fa riferimento al posto intero.
- Stesso ordine/grado e stessa classe/tipologia: non rientra nelle ipotesi ammesse (serve “diversità” di ordine/grado o di tipologia/classe di concorso).
- Accettare e poi rinunciare: per gli incarichi da GPS/GAE la rinuncia o la mancata presa di servizio può comportare effetti preclusivi sulle supplenze per l’intero periodo di vigenza, secondo le previsioni dell’ordinanza.
Consiglio Confasi Scuola
Prima di inoltrare l’istanza GPS, chiarisci l’obiettivo: vuoi davvero renderti disponibile a incarichi compatibili con il CCNL? Allora compila la domanda con coerenza, evitando preferenze che potrebbero portarti a una proposta non accettabile. In caso di dubbi (ad esempio su tipologia di posto, grado, classe di concorso, o conteggio del triennio), è opportuno farsi assistere: prevenire un errore qui significa evitare sanzioni e contenziosi dopo.
Riferimenti normativi: Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16/02/2026 (procedure GPS 2026/2028, termini di presentazione dell’istanza e disposizioni su rinuncia/mancata presa di servizio/abbandono); CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, art. 47 (contratti a tempo determinato per il personale docente in servizio) e, per completezza sul personale ATA, art. 70; legge 3 maggio 1999, n. 124 (graduatorie per supplenze) e normativa generale richiamata dall’ordinanza.