Il ricongiungimento familiare rappresenta un'importante possibilità per i docenti che intendono avvicinarsi ai propri affetti attraverso le procedure di mobilità del comparto scuola. La normativa vigente stabilisce criteri chiari per l’ottenimento di tale beneficio, prevedendo punteggi specifici e modalità di presentazione delle domande.

Chi può richiedere il ricongiungimento familiare?

Il ricongiungimento familiare può essere richiesto dai docenti che intendono trasferirsi presso il comune di residenza di un familiare, a condizione che siano rispettati alcuni criteri:

  • Coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto: se il docente è sposato o ha un'unione civile, è obbligatorio indicare il proprio partner come destinatario del ricongiungimento.
  • Genitore o figlio: se il docente è celibe/nubile, separato o divorziato, può chiedere il ricongiungimento al genitore o al figlio.

Come ottenere il punteggio per il ricongiungimento?

Il punteggio assegnato per il ricongiungimento è pari a 6 punti e viene riconosciuto esclusivamente se il docente indica tra le proprie preferenze almeno una scuola situata nel comune di residenza del familiare o un codice sintetico che comprenda tale comune. Tuttavia, il punteggio non viene assegnato nei seguenti casi:

  • Trasferimenti all’interno dello stesso comune di titolarità, ad eccezione di quelli divisi in più distretti.
  • Passaggi di cattedra e di ruolo.

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Obblighi e documentazione da presentare

Per ottenere il ricongiungimento familiare, il docente deve allegare alla domanda un’autodichiarazione in cui siano chiaramente indicati:

  • Il grado di parentela con il familiare destinatario del ricongiungimento.
  • La residenza del familiare, che deve essere antecedente di almeno tre mesi alla pubblicazione dell’ordinanza ministeriale.
  • Certificazione del datore di lavoro, in caso di trasferimento lavorativo del familiare nei tre mesi antecedenti alla domanda.

Ricongiungimento e punteggio per i figli

Oltre al punteggio per il ricongiungimento, è previsto un ulteriore punteggio per la presenza di figli a carico:

  • 5 punti per ogni figlio fino ai 6 anni.
  • 4 punti per ogni figlio dai 7 ai 18 anni.

Questi punteggi si applicano anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo o con disabilità certificata.

Obbligo di indicare il comune di ricongiungimento

Per beneficiare del punteggio, non è necessario indicare la scuola del comune di ricongiungimento come prima preferenza. Tuttavia, per le deroghe ai vincoli di permanenza, il comune di residenza del familiare deve essere indicato obbligatoriamente tra le preferenze, pena l’esclusione della domanda.

In assenza di istituzioni scolastiche disponibili nel comune di residenza del familiare, il docente può indicare:

  • Un comune viciniore con posti disponibili.
  • Una scuola con plesso nel comune di ricongiungimento.

Conclusioni

Il ricongiungimento familiare nella mobilità del comparto scuola è regolato da norme precise, che consentono ai docenti di avvicinarsi ai propri affetti rispettando specifici requisiti. La corretta compilazione della domanda e l’allegazione della documentazione necessaria sono passaggi fondamentali per garantire l’ottenimento del beneficio.

Riferimenti normativi: CCNI Mobilità 2025/2026, Legge 104/1992, D.Lgs. 151/2001.