Il tema delle ferie è di fondamentale importanza per il personale scolastico, in quanto assicura il diritto al riposo e al recupero psico-fisico. Il CCNL comparto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, definisce nel dettaglio i criteri per la fruizione delle ferie da parte dei lavoratori a tempo indeterminato.

Durata delle ferie

I lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto a:

  • 32 giorni lavorativi di ferie annuali per chi ha maturato almeno tre anni di servizio.
  • 30 giorni lavorativi per chi ha un'anzianità inferiore a tre anni.

Nota importante: i giorni indicati sono al netto delle festività e delle giornate di chiusura non lavorative.

Periodi di fruizione

Le ferie devono essere preferibilmente godute durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, tenendo conto delle seguenti regole:

  • Docenti: le ferie si concentrano principalmente nei mesi estivi, salvo obblighi di servizio come esami e altre attività programmate.
  • Personale ATA: i periodi di ferie sono concordati con il dirigente scolastico, garantendo la continuità dei servizi amministrativi e tecnici.

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Modalità di richiesta

La richiesta di ferie deve essere presentata per iscritto e approvata dal dirigente scolastico. L’approvazione avviene tenendo conto:

  • Delle esigenze organizzative della scuola.
  • Del diritto del lavoratore al riposo.

Festività soppresse

Oltre ai giorni di ferie, i lavoratori hanno diritto a 4 giornate di festività soppresse, che devono essere utilizzate entro l’anno scolastico di riferimento.

Ferie non godute

Le ferie non usufruite entro la fine dell’anno scolastico possono essere monetizzate solo in casi eccezionali, come:

  • Cessazione del rapporto di lavoro.
  • Pensionamento.

Riferimenti normativi

La normativa relativa alle ferie è disciplinata dall’articolo 38 del CCNL comparto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021, in conformità con le disposizioni di legge nazionali.